Alimenti, occhio all’etichetta

E’ la carta d’identità dei prodotti e riporta informazioni preziose per effettuare acquisti consapevoli. Come leggerla, cogliendo tutte le indicazioni più importanti

Etichetta, per scegliere più consapevoli. L’etichetta è la carta di identità di un prodotto, uno strumento che si avvale di immagini, marchi, messaggi e colori per descrivere ciò che si sta per comprare, ma anche per richiamare l’attenzione e sollecitare l’acquisto. Molte informazioni riportate sull’etichetta, per esempio quelle relative al contenuto nutrizionale, aiutano a effettuare scelte più consapevoli. I dati che un’etichetta alimentare deve obbligatoriamente riportare sono:

  • La denominazione di vendita, ovvero il nome del prodotto (es: biscotti, uova, yogurt et cetera), che non può essere sostituito da un nome di fantasia né da un marchio di fabbrica. La denominazione di vendita deve comprendere anche informazioni relative a eventuali trattamenti subiti (“prodotto in polvere”, “congelato”, “affumicato” ecc.).
  • L’elenco degli ingredienti, riportati in ordine decrescente, cioè partendo dall’elemento principale fino alle sostanze presenti in piccole dosi. La percentuale è necessaria solo per gli ingredienti la cui presenza è evidenziata sul prodotto (per esempio, nei biscotti al cioccolato  dev’essere indicata la percentuale di cioccolato). Tra gli ingredienti sono compresi eventuali additivi (coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, addensanti ecc.), sostanze prevalentemente chimiche e per lo più prive di valore nutrizionale aggiunte per la loro funzione tecnologica.
  • Le sostanze aromatizzanti (“aromi naturali” o semplicemente “aromi” se di origine sintetica);
  • La data di scadenza, da considerare attendibile solo se il prodotto è conservato correttamente. Esistono tre diverse modalità di indicazione: “Da consumarsi entro”; “Da consumarsi preferibilmente entro”; “Da consumarsi preferibilmente entro la fine”. La prima indica il termine tassativo entro il quale il prodotto deve essere consumato; la seconda e la terza espressione sono usate per alimenti meno deperibili e indicano la data entro la quale il prodotto conserva al meglio le sue proprietà.
  • Il nome e l’indirizzo del produttore o confezionatore;
  • Il quantitativo netto;
  • Le modalità di conservazione e di utilizzazione;
  • Il luogo d’origine (per i prodotti non trasformati) e quello in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale (per i prodotti trasformati);
  • La tabella nutrizionale, che riporta il valore energetico distinto nelle seguenti categorie: proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali presenti in quantità significativa.

UE, arriva il regolamento comune. Entro il 13 dicembre 2014 i paesi dell’Unione europea dovranno utilizzare etichette  che rispettano il regolamento comunitario. La riforma ha lo scopo di armonizzare le norme nazionali su tre fronti: presentazione e pubblicità degli alimenti, indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie. In più, la nuova legislazione sull’etichettatura punta a dare ai consumatori la possibilità di prendere decisioni alimentari più consapevoli, grazie a una conoscenza più approfondita di ingredienti ed elementi nutritivi. Ecco le principali novità sulle etichette dei prodotti che finiranno nel carrello:

  • Tabella nutrizionale. Oltre agli ingredienti la tabella nutrizionale deve riportare le calorie. Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata dai dati riferiti a una singola porzione.
  • Caratteristiche delle scritte. Le diciture devono avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
  • Indicazione d’origine. È obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame. La Commissione europea valuterà entro il 2016 se estendere l’obbligo a latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente e ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi, o altri quando rappresentano più del 50% dell’alimento.
  • Surgelati. Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”.
  • Preparati a base di carne e pesce. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta. Le porzioni, i filetti o le preparazioni composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più parti.
  • Insaccati. I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile.
  • Sostanze allergizzanti. Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore). Per sostanze allergeniche si intendono quelle contenute nel prodotto finito e quelle che possono esservi incluse accidentalmente. Gli allergeni più comuni sono: frutta secca a guscio (nocciole, noci, mandorle ecc.), glutine (e, di conseguenza, i cereali che lo contengono), prodotti di origine animale (crostacei, pesce, uova, latte ecc. ), arachidi, semi di sesamo, senape e tutti i loro derivati.
  • Oli e grassi. La scritta “oli e grassi” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di olio o grasso utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”.
  • Caffeina. Le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull’etichetta, oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003), anche l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
  • Scadenza. La data di scadenza deve essere riportata sulla scatola e sull’incarto interno del cibo. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.

Tra cinque anni una verifica del nuovo regolamento. Rimangono esclusi dal regolamento le bevande alcoliche, gli alimenti sfusi (come l’ortofrutta) e quelli pre-incartati dai supermercati, come carni, formaggi e salumi che la grande distribuzione porziona, avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita. Per cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento comunitario sarà fatto un monitoraggio per verificare l’applicazione delle nuove norme che, se sarà necessario, potranno essere aggiornate alla luce delle informazioni acquisite.

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