Caos voli, cosa fare se annullano il vostro

Dopo la prima tranche, sono altri 18 mila i voli Ryanair annullati tra novembre 2017 e marzo 2018. Che si scelga un volo alternativo o il rimborso, ecco i passi da seguire

Oltre 700 mila passeggeri coinvolti, 608 mila richieste di cambio volo o di rimborso, 34 rotte annullate e 25 aerei in meno su una flotta complessiva di 400 aeromobili. Sono i numeri del ciclone Ryanair che, ormai da un mese, scuote i passeggeri di mezza Europa. I disagi per chi ha programmato i propri viaggi affidandosi al vettore low cost irlandese, insomma, non sono proprio cosa da niente. Cerchiamo di capire come potete districarvi se avete acquistato un volo in partenza nei prossimi mesi.

Come capire se il nostro volo rientra tra quelli annullati? Ryanair ha assicurato che tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per uno dei voli che subiranno annullamenti sono stati già avvisati via email o tramite sms. In tutti i casi, se avete effettuato una prenotazione online e volete sapere se il vostro volo subirà modifiche, potete consultare l’elenco completo (disponibile sul sito della compagnia) dei voli annullati dal 1° novembre 2017 al 24 marzo 2018.

Due opzioni a disposizione: cambio gratuito del volo o rimborso. Se il nostro volo rientra tra quelli annullati, è possibile richiedere un rimborso oppure cambiare gratuitamente il volo. Nella prima ipotesi, è possibile eseguire la procedura direttamente online sul sito della compagnia. Inserite i dettagli della prenotazione nella pagina dedicata, quindi scegliete l’opzione Rimborso. In alternativa, è possibile modificare gratuitamente il volo inserendo il numero della prenotazione sul sito di Ryanair e scegliendo una destinazione alternativa, in base alla disponibilità. Se non fosse disponibile oppure nel caso in cui il passeggero avesse bisogno di altre opzioni di viaggio come una compagnia aerea diversa, è possibile contattare i consulenti Ryanair chiamando uno dei numeri disponibili sul sito. La compagnia fa sapere che, nel caso in cui dovesse usufruire di un volo da un aeroporto alternativo, il passeggero ha diritto a un rimborso dei costi di trasferimento da e per l’aeroporto e a un rimborso relativo alle spese di pasti e di sistemazione.

In quali casi è possibile richiedere un indennizzo. Nel caso in cui si scelga di venire rimborsati, oltre alla restituzione di quanto pagato, è possibile richiedere alla compagnia un indennizzo che viene calcolato in base alla distanza del volo. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha messo a disposizione informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in questi casi e ricordate che la compagnia ha tempo sei settimane per rispondere. Se la risposta non arriva o se non la si reputa soddisfacente, è sufficiente rivolgersi all’Enac. Ricordiamo che l’indennizzo per l’annullamento del volo varia a seconda che si viaggi all’interno dell’Unione europea o extra UE e in base alla distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione. In particolare:

  • Voli all’interno dell’Unione europea
    • Distanza inferiore ai 1500 km – 250 euro di risarcimento
    • Distanza pari o superiore a 1500 km – 400 euro
  • Voli intercontinentali (extra Unione europea)
    • Distanza inferiore ai 1500 km – 250 euro di risarcimento
    • Distanza compresa tra 1500 e 3500 km – 400 euro
    • Distanza superiore a 3500 km – 600 euro.

Quando il risarcimento non è dovuto. Non è possibile fare richiesta di indennizzo se il volo viene annullato per avverse condizioni meteo, scioperi o per “imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza”. Attenzione però, perché l’indennizzo dipende anche da quando viene comunicato l’annullamento. Infatti, se si viene informati con almeno due settimane di preavviso dalla partenza del volo, non si ha diritto ad alcun indennizzo. Non è previsto un risarcimento neanche nel caso in cui, nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni dalla partenza, venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo a destinazione al massimo quattro ore dopo l’orario originario. Anche se il passeggero viene informato meno di sette giorni prima e se gli viene offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originario e con arrivo a destinazione finale al massimo due ore dopo rispetto a quanto originariamente previsto, l’indennizzo non è previsto.

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