Avete sbagliato a fare la dichiarazione? Nessun problema potete rettificarla entre il 25 ottobre. Ecco come......
Chi fa da sé fa per tre? Chi fa da sé fa per tre, recita la saggezza popolare, ma non sempre questo è vero. Lo sa bene chi ha compilato il modulo per il 730 da sé, senza l’aiuto di un commercialista, e si è reso conto di aver commesso qualche errore. Per fortuna nulla è irreparabile.
730 fai da te. Dai dati sulle chiavi di ricerca in Google, è emerso che le parole come “software istruzioni 730” o “software 730” vengono digitate più di 1.500 volte al giorno nei periodi di dichiarazioni. Ovviamente, in mezzo ci stanno sia i contribuenti che sono già abituati a compilare il modulo da sé che quelli che si apprestano per la prima volta a tale compito [Fonte: http://www.mauriziomaraglino.it].
Gli errori del contribuente. Sul suo blog, un commercialista spiega che esistono quattro tipi di errore in cui il contribuente può incappare:
– il primo riguarda il risparmio. Evitando infatti la parcella del professionista, con la compilazione autonoma del 730, si rischia di andare incontro a una perdita economica per sanzioni derivanti da eventuali errori od omissioni o dalla perdita di eventuali rimborsi;
– il secondo riguarda l’aggiornamento. Con il panorama fiscale in continua evoluzione è possibile che a distanza di poche settimane alcune norme possano subire variazioni;
– il terzo riguarda l’assistenza. Spesso si cercano in rete i consigli per la compilazione del modulo, ma non si può avere un immediato riscontro per scoprire se la dichiarazione dei redditi è stata fatta in maniera corretta oppure no;
– il quarto riguarda la semplicità. Sottovalutare l’importanza della compilazione di un 730 non è mai consigliabile.
Rimediare si può. In ogni caso, se il contribuente si è reso conto di aver fatto uno o più errori o omissioni nel 730/2012 «la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta, può presentare una dichiarazione integrativa» [Fonte: Alessia Torello, ItaliaOggi]. La Circolare dell’Agenzia delle entrate in questione è la n. 15/E del 25/05/2012 e precisa che il modello 730 integrativo deve essere presentato al Caf (Centro assistenza fiscale) entro il 25 ottobre 2012. Ecco cosa recita il sito nel dettaglio (qui il link):
– se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo e presentarlo al Caf;
– quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico; oppure di presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
A questo link dell’Agenzia delle entrate è possibile trovare tutte le informazioni e i moduli necessari.
Quando è terminato il rapporto lavorativo. Inoltre, se il soggetto ha presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi e si è accorto dopo di aver commesso degli errori, può presentare il Mod. 730 integrativo anche se successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria ha cessato il rapporto lavorativo; in questo caso, però, è necessario che il soggetto abbia la certezza di avere un datore di lavoro almeno nel periodo che va da ottobre a dicembre 2012 [Fonte: Alessia Torello, ItaliaOggi].
Altri errori. Quando l’errore nel 730 riguarda solo elementi che non incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta ma su dati qualitativi (omissioni di dati o indicazione di dati aggiuntivi, anagrafici o immobiliari), si può sempre presentare un 730 integrativo sbarrando, però, la casella “Codice 2” e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Quando invece si è presentato un 730 con una imposta sovrastimata o calcolata in modo superiore rispetto a quella che è effettivamente dovuta al fisco, sarà possibile anche in questo caso presentare un modello 730 integrativo sbarrando in questo la casella “Codice 3”. Il rimborso dovuto sarà effettuato dal sostituto di imposta nella busta paga di dicembre [Fonte: http://www.tasse-fisco.com].
Errori e sanzioni. Ovviamente, nel caso in cui sia scaduto il termine di presentazione del modello 730, lo si sia presentato in ritardo o per niente, si va incontro alle sanzioni del caso.
Per poter visualizzare i commenti devi accettare i cookie facoltativi, clicca qui per cambiare le tue impostazioni sui cookie.