Dal 1° giugno 2017 chi affitta casa per brevi periodi su Airbnb, HomeAway o sulle altre piattaforme dovrà fare i conti con le tasse. Ai contratti stipulati a partire da questa data, infatti, verranno applicate le disposizioni sulla cosiddetta cedolare secca. Vediamo cosa cambia
Dopo tanto parlarne, è arrivata la stretta del Governo sugli affitti brevi. Con la pubblicazione del Decreto legge n. 50 dello scorso 24 aprile, infatti, la cosiddetta “norma Airbnb” è entrata in vigore e viene finalmente definito un regime fiscale anche per i cosiddetti affitti brevi. Come si dovrà comportare, perciò, chi ha reso disponibile il proprio appartamento su Airbnb o sugli altri portali?
Cosa si intende per affitti brevi? Per locazioni brevi si intendono i contratti di affitto per abitazioni (sono quindi esclusi i contratti relativi a locali commerciali) di durata non superiore ai 30 giorni. Il decreto specifica che rientrano in questa categoria anche gli immobili che offrono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, sia se stipulati da persone fisiche che da servizi di intermediazione attraverso portali online, è il caso degli appartamenti affittati tramite piattaforme come Airbnb o HomeAway.
Cosa cambia a partire da giugno? Per i contratti di affitto breve stipulati dal 1° giugno 2017 si applicano le disposizioni sulla cedolare secca, con l’aliquota del 21% in caso di opzione. Si tratta, sostanzialmente, di un regime facoltativo che prevede il pagamento di un’unica imposta sostitutiva sui redditi percepiti, in alternativa alle regole ordinarie. Ricordiamo che, a differenza dei contratti d’affitto tradizionali, la cedolare secca non prevede il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. Sono inclusi in questa categoria anche i corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso, conclusi dal comodatario e aventi come oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi.
Quale sarà il ruolo dei siti di intermediazione? Con l’intento di dare una sterzata all’evasione fiscale, anche i siti e i portali che propongono questo tipo di affitti dovranno fare la propria parte e avranno un duplice ruolo: sia come acquisitori dei dati relativi ai contratti che come sostituti d’imposta. Sarà infatti compito dei soggetti intermediari, quindi dei siti come Airbnb, trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti stipulati. Nel caso in cui la trasmissione non venga effettuata, sia incompleta o infedele, i siti rischiano una sanzione che va dai 250 ai 2.000 euro. La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Se gli intermediari incassano anche i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, in quanto sostituti d’imposta, devono versare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi all’atto dell’accredito. La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo e si ritiene operata a titolo di imposta, nel caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto, se l’opzione non viene esercitata.
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