Dall’anno scorso, chi acquista una “nuova” prima casa e vende la “vecchia” entro un anno, non perde le agevolazioni iniziali. Novità anche per chi acquista box e cantine in un secondo momento
Tra le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 ci sono anche importanti cambiamenti per chi acquista un immobile. La principale riguarda chi ha già una casa, ma ha intenzione di cambiarla. Dall’anno scorso, infatti, chi è in possesso di un’abitazione principale e, per esigenze di spazio o altri motivi, desidera acquistarne una nuova usufruendo degli stessi vantaggi, potrà farlo in maniera più semplice. Per usufruire delle detrazioni previste non è più necessario scapicollarsi per vendere, facendo coincidere la vendita con l’acquisto della nuova. Se non vuole perdere le agevolazioni, l’acquirente ha a disposizione un anno di tempo per vendere la “vecchia” abitazione principale, pur avendone acquistata già una nuova.
Credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva versata. Se si acquista una nuova casa e si vende la “vecchia” entro un anno, perciò, l’acquirente può accedere a un credito di imposta che è pari all’imposta di registro( versata al notaio che certifica l’atto d’acquisto) o all’Iva pagata in occasione del primo acquisto agevolato. Il credito, però, non può essere superiore all’imposta dovuta per l’acquisto della nuova abitazione. Nell’ipotesi in cui il credito non venga utilizzato interamente per saldare la nuova imposta di registro (o per le imposte catastali e ipotecarie), questo può essere utilizzato sulla prima dichiarazione dei redditi utile, così da avere una riduzione dell’Irpef.
Agevolato anche l’acquisto di pertinenze. Un’altra novità riguarda la possibilità di accedere alle agevolazioni “prima casa” anche per l’acquisto di pertinenze con atto successivo a quello di acquisto dell’abitazione. Se un proprietario di una prima casa decide, per esempio, di acquistare in un secondo momento un box auto o una cantina, può usufruire delle stesse detrazioni. È importante sapere che al momento del rogito deve essere indicato il cosiddetto “vincolo pertinenziale”, vale a dire che si stabilisca una vicinanza ragionevole rispetto all’abitazione. Sono quindi esclusi gli acquisti di posti auto, box o cantine in zone lontane o in Comuni diversi da quello dell’abitazione principale.
I requisiti per ottenere le agevolazioni. Tra le abitazioni che possono usufruire delle agevolazioni “prima casa” non sono incluse quelle di lusso: per rientrare tra quelli ammessi, quindi, gli immobili non devono essere accatastati come A1, A8 o A9. Per poter ottenere le agevolazioni, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente stabilisce la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto. È inoltre necessario che l’acquirente non sia titolare (neanche in comunione con il coniuge) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa nello stesso Comune. Ultimo, ma non ma non meno importante, non bisogna essere titolari (neanche in parte o in comunione legale) di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni per l’abitazione principale. Ricordiamo che, in questo caso, è sufficiente che l’immobile venga venduto entro un anno dal rogito della nuova casa.
Quando vengono perse. Se la “vecchia” abitazione viene venduta o donata nei cinque anni successivi alla data di acquisto e non se ne acquista una nuova entro un anno, le agevolazioni “prima casa” vengono perse. Anche fornire dichiarazioni false, oppure non cambiare la residenza entro i 18 mesi dalla data di rogito, comporta la perdita dei benefici. Questo significa che bisognerà versare le imposte agevolate, gli interessi maturati e una sanzione del 30%.
Per poter visualizzare i commenti devi accettare i cookie facoltativi, clicca qui per cambiare le tue impostazioni sui cookie.