La guida agli aiuti per le nuove famiglie: dagli 80 euro mensili per le neomamme, ai voucher per asilo nido e babysitter, passando per l’assegno di maternità.
Tra le novità fiscali del 2016 c’è il rinnovo del bonus bebè, uno dei tanti strumenti che permettono alle famiglie di risparmiare. Abbiamo visto quali sono le detrazioni fiscali che spettano ai genitori per i figli e gli sgravi per i familiari a carico, vediamo oggi le risorse a disposizione delle giovani famiglie: il bonus bebè, il voucher per babysitter e asilo nido, l’assegno maternità.
Il bonus bebè.
Nell’ambito dei diversi aiuti economici destinati alle neomamme, il bonus bebè è quello che riesce a dare una mano concreta alle famiglie, visto il suo carattere continuativo. Si tratta di un contributo economico compreso tra gli 80 e i 160 euro mensili per 3 anni, destinato alle neomamme. Per usufruirne è necessario rispettare alcuni requisiti, primo fra tutti quello di essere diventati genitori tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il contributo viene erogato fino ai 3 anni di vita del bambino. Questo significa che chi, per esempio, ha partorito il 5 gennaio del 2015 avrà diritto al bonus bebè fino al 4 gennaio del 2018.
Chi può fare richiesta del bonus bebè 2016.
ll bonus non viene versato in automatico a chi diventa genitore o adotta un bambino, ma bisogna inoltrare la domanda sul sito dell’Inps con apposita modulistica. Possono richiederlo le famiglie hanno avuto o adottato un bambino nel periodo suddetto e che abbiano un reddito Isee che non superi i 25 mila euro lordi (dato che si riferisce all’anno precedente alla nascita o adozione). Sotto i 7mila euro annui il bonus diventa di 160 euro al mese; dal quinto figlio in poi invece non ci sono limiti di reddito. Oltre a soddisfare i due requisiti appena citati, i genitori devono avere la residenza in Italia, essere cittadini italiani o cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.
Come si fa la domanda per il bonus bebè?
La domanda va inoltrata per via telematica, dotandosi del PIN dispositivo, che permette di caricare anche la documentazione richiesta direttamente online. Chi non ha dimestichezza con il computer può rivolgersi a un Caaf o a un patronato, che aiuteranno a compilare i vari moduli e si occuperanno poi di farli arrivare all’Inps. È importante che la domanda sia avanzata non oltre i 90 giorni dalla nascita o adozione del bambino. Questa procedura va fatta solo per il primo anno, per i successivi due sarà sufficiente aggiornare i dati Isee.
L’assegno di maternità per mamme lavoratrici. Lo Stato Italiano prevede un assegno di maternità per le madri naturali o adottive residenti in Italia, lavoratrici o disoccupate. Si può richiedere per la nascita di un figlio, ma anche per l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (18 nel caso di adozioni o affidamenti internazionali). L’importo è pari a 338,89 euro per cinque mensilità e quindi a complessivi 1.694,45 euro. L’assegno si rivolge a lavoratrici che hanno diritto all’indennità di maternità, lavoratrici che sono state licenziate e lavoratrici disoccupate. In particolare, l’assegno di maternità spetta a:
- lavoratrici che hanno diritto all’indennità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che hanno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
- Lavoratrici che sono state licenziate (o hanno presentato le dimissioni) e che hanno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti la data del parto o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
- Lavoratrici disoccupate che hanno usufruito in passato di prestazioni economiche come la mobilità, la disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, CIGO o CIGS, malattia, maternità, ASU o LPU (a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica e la data del parto non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione; in ogni caso, questo periodo non può essere superiore a 9 mesi).
Come si richiede l’assegno di maternità. Bisogna presentare domanda all’INPS entro 6 mesi dalla data del parto o dall’entrata in famiglia del minore adottato/affidato. La domanda può essere inviata telematicamente sul sito dell’INPS, oppure tramite i patronati.
Per le mamme non lavoratrici c’è l’assegno dei Comuni. Le casalinghe possono informarsi con il Comune di residenza per avere accesso all’assegno di maternità previsto dal proprio Comune. Attenzione: non è cumulabile con l’assegno di maternità dello Stato. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’INPS al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 da telefono cellulare (in questo caso, il servizio è a pagamento), o ancora tramite il sistema di chat del sito.
Voucher asilo nido e babysitter. Introdotto dalla legge del 28 giugno 2012 (art. 4, comma 24, lettera b) il voucher ammonta a 600 euro al mese per al massimo sei mesi ed è fruibile per più di un figlio, se sussistono le condizioni. Il voucher spetta alle mamme lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata INPS che tornano al lavoro dopo la maternità obbligatoria. Al momento di presentazione della domanda le neomamme devono essere ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del congedo obbligatorio di maternità e non devono aver ancora fruito del congedo parentale. Il voucher può essere usato per pagare le spese del nido o dei servizi di una babysitter (nel secondo caso occorrerà che questa figura sia in regola, trovate qui i consigli per trovare la babysitter e qui per regolarizzarla). Le mamme lavoratrici autonome non iscritte alla gestione separata INPS e le imprenditrici sono in attesa del decreto ministeriale che introdurrà il voucher anche per loro, fruibile per 3 mesi per un totale di 1800 euro. I dettagli si trovano sulla pagina dedicata dell’INPS, la richiesta va fatta tramite il sito dell’INPS accedendo con il PIN dispositivo oppure tramite patronato.
Un altro aiuto dallo Stato: la social card. Per le mamme in difficoltà c’è anche la social card. Quest’ultima è una carta prepagata da usare come un bancomat nei punti vendita convenzionati (riconoscibili con un bollino, di solito, esposto in vetrina), che viene ricaricata di 80 euro ogni due mesi. Interessa solo le mamme con un reddito Isee molto basso, fino a 6.795,38 euro, e con bambini da 0 a 3 anni. Inoltre è necessario soddisfare numerosi requisiti che si possono leggere sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per esempio non essere intestatari di più di due auto o di un’utenza elettrica). È possibile cumulare la social card con il bonus bebè. A tal proposito, il bonus può cumularsi anche con l’assegno di maternità erogato a seconda dei casi dai Comuni o dallo Stato e che non si somma come reddito ai fini IRPEF.
Consigli per il bilancio familiare. La somma di 80 euro al mese è un contributo utile al bilancio familiare. È sufficiente, per esempio, a coprire la spesa dedicata a pannolini e omogeneizzati. Restano comunque sempre validi i consigli che vi ho dato un po’ di tempo fa su come contenere i costi quando arriva un bebè.
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