Arriva in Italia la forma contrattuale che permette di acquistare un immobile dopo averlo affittato per un po’di tempo: il canone diventa un acconto sul prezzo finale, diviso in più mensilità
Si chiama “affitto con riscatto”. Arriva anche in Italia il “rent to buy”, cioè l’affitto con riscatto, una modalità di acquisto che permette di comprare un immobile dopo averlo preso in affitto per certo periodo. Le regole dell’affitto con riscatto sono contenute, accanto ad altre novità quali procedure più snelle per le ristrutturazioni e agevolazioni fiscali per chi compra un immobile e lo affitta a un prezzo scontato, nel decreto Sblocca Italia, diventato legge dopo l’approvazione al Senato, che punta a far ripartire gli investimenti nell’edilizia e nelle opere pubbliche.
Prima affitti, poi compri. Le regole per l’affitto con riscatto sono stabilite dall’articolo 23 del decreto. Con questo tipo di contratto, in pratica, l’immobile è ceduto a un inquilino che si impegna a versare un canone mensile (di solito superiore consueta alla rata di un normaleaffitto) per un periodo di tempo concordato. Allo scadere dei termini, il conduttore può scegliere se saldare il conto e riscattare la proprietà o lasciare l’immobile. In questo caso i canoni già versati andranno perduti: il proprietario dell’immobile può trattenerli a titolo di indennità.Il pagamento del canone, quindi, non è altro che un acconto (di solito il 15%) sul prezzo complessivo dell’immobile, dilazionato in più mensilità.
Vantaggi per entrambe le parti. I vantaggi di questa forma contrattuale sono numerosi e riguardano sia chi ha una casa da vendere sia chi la cerca: il proprietario può mettere subito l’immobile a reddito, in prospettiva di una vendita futura; l’inquilino si gode la casa, diluendo nel tempo l’impegno finanziario necessario all’acquisto. Al momento della vendita dell’immobile, dal suo prezzo finale vengono detratti un certo numero di canoni già pagati, indicati sul contratto. La vendita dell’immobile può esser prevista come “automatica”, entro dieci anni dall’accordo, o opzionale, a scelta dell’utilizzatore/conduttore.
Massima libertà alla contrattazione. Prezzo di vendita, durata di godimento precedente all’acquisto, importo mensile dei canoni e quanti di essi costituiranno “l’acconto” da scalare dal prezzo totale sono tutti aspetti affidati alla contrattazione tra le parti. Il decreto non limita il tipo di contraente (potrà essere un privato, un’impresa, un professionista, etc.) né il tipo di immobile (che può essere casa di abitazione, ufficio, fondo commerciale, etc.).In questo tipo di contratto è importante che i canoni mensili siano pagati puntualmente: la legge stabilisce che l’accordo si scioglie a seguito del mancato versamento di un certo numero di mensilità (stabilite nel contratto). In pratica, il proprietario è svincolato dalla “promessa” di futura vendita dell’immobile se l’inquilino/acquirente si dimostra economicamente inadempiente. L’inquilino/compratore, per parte sua, potrà farsi restituire i canoni già versati se l’atto di compravendita salta all’improvviso per colpa del proprietario.
Per poter visualizzare i commenti devi accettare i cookie facoltativi, clicca qui per cambiare le tue impostazioni sui cookie.