In Italia ci sono più di tre milioni di veicoli non coperti da assicurazione. In caso di sinistri bisogna rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada: tutto su come chiedere e ottenere il rimborso
Tre milioni di veicoli non assicurati. In Italia ci sarebbero più di tre milioni di veicoli non assicurati. Una stima enorme, da rivedere al rialzo: la maggior parte delle vetture non in regola, infatti, sfugge alle statistiche ufficiali, e in caso di incidente l’automobilista che non ha pagato l’assicurazione cerca di risolvere senza coinvolgere l’autorità pubblica. Secondo i dati del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alimentato con i premi assicurativi pagati dagli automobilisti virtuosi, il numero dei sinistri causati dai non assicurati per i quali è stato richiesto un indennizzo è passato dai 7.356 del 2004 ai 18.396 del 2013.
Multe da 3.000 euro a chi non ha l’assicurazione. Il Codice della strada vieta la circolazione ai veicoli senza assicurazione: in caso contrario si rischia una multa da 841 a 3.366 euro e il sequestro del mezzo. Lo stato della propria copertura si può controllare attraverso il numero di targa sul portale dell’automobilista. Se la polizza è scaduta, si hanno a disposizione 15 giorni di tempo per rinnovarla. Sul portale è possibile verificare anche la classe ambientale del veicolo, informazione molto utile in caso di limitazioni al traffico.
Niente assicurazione, niente constatazione amichevole. Al momento dell’incidente bisogna controllare la data di scadenza dell’assicurazione dell’auto con cui si è avuto lo scontro. Se la polizza è scaduta da meno di 15 giorni, sarà ancora possibile procedere a una richiesta di risarcimento tradizionale, in caso contrario bisognerà subito contattare le forze dell’ordine per segnalare il sinistro: con le auto senza assicurazione, infatti, non si può procedere alla constatazione amichevole.
Quando interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Se si è coinvolti in un incidente con un veicolo non assicurato bisogna rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Gestito dalla Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici (Consap) e sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo economico, il Fondo interviene sui sinistri causati da mezzi non assicurati, da “non identificati” (cioè dai pirati della strada) e negli incidenti in cui sono coinvolti veicoli “posti in circolazione contro la volontà del proprietario” (come nei casi di furto dell’auto). L’indennizzo massimo riconosciuto è di cinque milioni di euro per i danni alla persona e di un milione per i danni alle cose. In caso di lesioni a persone o danni a cose, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni (dieci in caso di decesso) che decorrono dal giorno dell’incidente.
La Consap indica la compagnia cui rivolgersi. Dell’istruttoria e della liquidazione si occupa la compagnia assicurativa indicata dalla Consap (sono cinque in tutta Italia, suddivise per regione). Compilando – sul sito – i campi relativi alla regione in cui è avvenuto il sinistro e al tipo di danno subito, si genera un modulo in cui si indicano:
- luogo e ora dell’incidente;
- dinamica del sinistro;
- dati del richiedente;
- dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello);
- denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo danneggiato;
- specificazione che il mezzo danneggiante non è identificato o non è assicurato;
- nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi;
In caso di danni a cose:
- entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo);
- luogo, giorni e orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia;
In caso di danni fisici:
- entità delle lesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale)
- attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione
L’indennizzo arriva entro due mesi. La richiesta di risarcimento per l’apertura della pratica deve essere inviata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla compagnia designata e alla Consap. La compagnia verifica che il mezzo che ha provocato l’incidente non sia assicurato (o non sia identificabile): se rileva il contrario, lo comunica al richiedente; altrimenti procede alla gestione del sinistro. Se la domanda è incompleta, richiede le integrazioni, da inviare entro un mese. Entro 60 giorni la compagnia formula un’offerta (o comunica perché non intende formularne alcuna). Se l’utente non considera congruo l’indennizzo accordato, può presentare ricorso all’autorità giudiziaria citando la sola compagnia designata. Una volta erogato il risarcimento al danneggiato, il Fondo si rivale sul responsabile dell’incidente.
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