Può capitare di ricevere una multa ingiusta: se l’automobilista viene sanzionato ingiustamente o irregolarmente, può presentare ricorso: ecco cosa bisogna fare
Le multe sono sanzioni amministrative comminate in caso di violazione del codice della strada. Superamento dei limiti di velocità, pneumatici inadatti, parcheggio in sosta vietata, sono tanti le ragioni di una multa. Ma può capitare di ricevere un verbale per una violazione mai commessa, per una cifra superiore alla normale sanzione o addirittura per violazioni riscontrate in luoghi in cui non si è stati. Se si ritiene di essere stati vittima di una sanzione ingiusta, si possono percorrere tre strade, presentando il ricorso di autotutela, il ricorso al prefetto o il ricorso al giudice di pace. In tutti i casi, il ricorso è l’atto con cui il cittadino contesta la violazione che gli è stata addebitata.
In quali casi si può contestare una multa. Si può contestare una multa e procedere con il ricorso nei seguenti casi:
- quando è presente un vizio di forma (per esempio, errata indicazione del modello dell’auto);
- consegna di un doppio verbale per la stessa infrazione;
- mancata notifica del verbale entro 90 giorni (dalla data di accertamento, non da quella di infrazione) o 150 giorni (se residente all’estero);
- quando gli apparecchi che rilevano l’infrazione non sono omologati;
- se il verbale è incompleto, illeggibile o redatto da un agente esterno al territorio di competenza;
- mancanza di segnaletica dell’autovelox;
- se la multa è redatta dagli ausiliari del traffico e non riguarda sosta e/o fermata del mezzo;
- nuova notifica del verbale anche dopo il pagamento;
- notifica al vecchio proprietario dopo aver effettuato il passaggio di proprietà
Nel dubbio, aspettare a pagare. Se ci si riconosce in una di queste situazioni, non pagare la multa. Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che un automobilista che paga la multa non può opporsi a essa in un secondo momento nemmeno se emerge che era effettivamente illegittima. Il pagamento della multa, secondo la Corte, equivale cioè a un’ammissione di colpa che preclude qualsiasi possibilità di rimborso.
Come presentare il ricorso di autotutela. Il ricorso di autotutela si può presentare quando la multa è errata o illegittima. Questa procedura è consigliabile in caso di:
- errore di persona;
- targa errata;
- doppio verbale per la stessa infrazione;
- notifica al vecchio proprietario dopo regolare passaggio di proprietà.
La domanda deve essere inviata con una raccomandata a.r. all’ufficio che ha emesso l’atto. La presentazione dell’istanza di autotutela, però, non ne garantisce l’accoglimento e non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice di pace (30 gg.) o al prefetto (60 gg.). Il silenzio dell’ufficio non va considerato come accoglimento del ricorso: se non si ottiene risposta è consigliabile, prima che i termini decorrano, rivolgersi al prefetto o al giudice di pace.
Come presentare ricorso al prefetto. Il ricorso al prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione della multa. Per farlo, ci sono due possibilità:
- inviare il ricorso all’ufficio o al comando di Polizia anche a mezzo raccomandata;
- inviare il ricorso direttamente al prefetto tramite una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il prefetto girerà il ricorso all’ufficio che ha comminato la multa e quest’ultimo, a sua volta, manderà al prefetto tutti i documenti utili per l’istruttoria. Esaminati atti e documenti, il prefetto deciderà. Se riterrà la multa equa, obbligherà il cittadino a pagare una somma non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e le spese legali. Questo atto verrà notificato al cittadino nel giro di 150 giorni, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla notifica. Se, dopo aver esaminato tutti gli atti, il prefetto riterrà la multa ingiusta o illegittima, entro 120 giorni emetterà un’ordinanza di archiviazione dei fatti, che verrà comunicata all’ufficio competente, che a sua volta dovrà avvisare il cittadino. Se entro il tempo prestabilito il prefetto non adotterà nessuna ordinanza, il ricorso può ritenersi accolto. Contro l’ingiunzione di pagamento emanata dal prefetto, il cittadino può presentare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.
Come presentare ricorso al giudice di pace. Si può presentare il ricorso al giudice di pace solo se non ci si è già rivolti al prefetto e se la multa non è stata pagata. Il ricorso può essere presentato presso la cancelleria dello stesso giudice di pace oppure inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso presentato al giudice di pace deve contenere:
- l’originale del ricorso e 4 fotocopie;
- l’originale della cartella esattoriale o del verbale di contestazione e 4 fotocopie;
- una fotocopia dei documenti che bisogna allegare al ricorso;
- una fotocopia valida della carta d’identità del cittadino;
- marche contributo certificato (costo contributo circa € 43,00 e marca da bollo circa € 27,00).
Studiati gli atti, il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso se ritiene la multa equa, oppure può dichiarare la multa valida nel caso in cui chi l’ha contestata presentando ricorso non si presenti in aula senza un valido motivo. Se invece ritiene giuste le rimostranze presentate dal cittadino, il giudice di pace può decidere di annullare in tutto oppure in parte la multa. Contro la sentenza del giudice di pace ci si può appellare al tribunale.
Per poter visualizzare i commenti devi accettare i cookie facoltativi, clicca qui per cambiare le tue impostazioni sui cookie.