Congedo più flessibile, a ore e anche per i papà: tutte le novità entrate in vigore per i neogenitori.
Con l’uscita in Gazzetta Ufficiale del decreto attuattivo in materia di “tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro” entra in vigore la tanto attesa riforma del congedo parentale, ovvero il diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro. Ma vediamo più nel dettaglio come funziona e quali sono tutte le novità.
Congedo parentale, cosa cambia. Diciamo subito che la durata del congedo resta invariata: 10 mesi, che però ora sono fruibili in un lasso di tempo maggiore ovvero fino al compimento dei 12 anni del bambino, contro gli 8 previsti fino a prima della riforma. Il rischio, prima, era di non usufruirne mai completamente. I dieci mesi si sommano tra i due genitori: la madre non può astenersi per 10 mesi ma per un massimo di sei (ovviamente nel computo non conta la maternità obbligatoria) mentre il padre avrà la facoltà di stare a casa massimo sette mesi. Comunque sia, la somma di papà e mamma assieme non deve superare le dieci mensilità (eccezion fatta per chi è genitore di un bambino portatore di handicap, in tal caso il congedo può estendersi fino ai tre anni di età del bimbo). Va inoltre considerato che le riforme qui di seguito non sono definitive. La legge infatti si riserva di vedere come andranno le cose nel 2015, perché i fondi stanziati per il congedo coprono solo quest’anno. Se il “conto finale” dovesse superare le attese si potrebbe tornare al vecchio congedo parentale.Di sicuro, la parola chiave di questo cambiamento è senza dubbio “flessibilità”. Vediamo allora nel dettaglio quali sono le novità messe in atto:
- • Il congedo parentale si può chiedere fino a 12 anni del bambino. E’ questa sicuramente la modifica più rimarchevole, poiché si passa da 8 a 12 anni del bambino. Non solo. Se prima, stando a casa, il genitore percepiva il 30% dello stipendio fino ai tre anni del figlio, ora questa soglia è stata elevata a sei anni. Dopo questa età, invece, non è prevista retribuzione alcuna. Naturalmente tutte queste norme si applicano anche ai genitori adottivi.
- • Il congedo parentale va richiesto con meno preavviso. Bastano cinque giorni per poter usufruire del congedo, mentre prima era necessario avvisare il proprio datore di lavoro con ben 15 giorni di anticipo. Se si tratta di un congedo a ore, dunque non di giorni, è sufficiente fare domanda due giorni prima.
- • Il congedo diventa a ore per tutti. Questa possibilità era data solo se prevista specificatamente dal contratto nazionale o aziendale. D’ora in poi, invece, tutti potranno usufruire del congedo a ore, che tuttavia non potrà essere “agganciato” a permessi oppure riposi.
- • Congedo o part-time. Altra grandissima novità introdotta dal decreto è la possibilità per il lavoratore di chiedere al proprio datore di lavoro di convertire il congedo in un part-time, fino al 50% delle ore, per uno stesso periodo per un totale di 10 mesi, terminati i quali si tornerà al tempo pieno. Una riforma di tipo strutturale che dunque continuerà a esistere anche dopo il 2015, indipendentemene dai fondi disponibili poiché non è contenuta nel decreto in materia di conciliazione tra vita e lavoro. La decisione finale su questa modalità di fruizione tuttavia, resta in capo al datore di lavoro che non è obbligato a concedere il part-time.
Novità anche per la maternità. La buona notizia è che le mamme pre-termine (in particolare quelle che hanno partorito bimbi molto prematuri) potranno usufruire dei giorni di maternità non goduti anche dopo; anche se la somma totale supera i cinque mesi di maternità obbligatoria. Se prima quei giorni di astensione dal lavoro non goduti andavano perduti per sempre, ora non sarà più così e la mamma potrà stare un po’ di tempo in più col proprio piccolo. Altra novità è che il congedo di maternità non viene conteggiato se il piccolo viene ospedalizzato. Ricordiamo che il congedo di maternità spetta anche a tutte le lavoratrici iscritti alla Gestione Separata (per esempio collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio ecc.) anche quando il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi. Se siete diventati genitori dopo il primo gennaio 2015 vi invitiamo anche a leggere l’approfondimento sul bonus bebè. Se invece non avete diritto alla maternità sappiate che vi sono altre forme di sostegno al reddito pensate per chi ha partorito.
Congedo, un diritto per tutti i papà. C’è ancora molta strada da fare ma è un inizio. Se prima il congedo di paternità era previsto solo in caso di morte o grave malattia della madre – possibilità ora estesa anche ai lavori subordinati e liberi professionisti – il Jobs Act prevede che il papà possa chiedere la “maternità” anche quando la madre sia una lavoratrice con diritto all’indennità. Per ulteriori informazioni, il rimando è al sito dell’Inps o al numero verde 803164.
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