Negato imbarco, ritardo, cancellazione del volo: in tutti questi casi le compagnie aeree devono risarcire i passeggeri. Come fare e a chi rivolgersi
Secondo la società belga Claim It, specializzata nella richiesta di indennizzi per ritardi e cancellazioni di voli, circa 1,1 milioni di italiani negli ultimi tre anni, si sono trovati su un volo che ha subito più di tre ore di ritardo o è stato cancellato. Il 97% di questi passeggeri non ha sporto alcun reclamo per essere rimborsato: in totale si tratta di 270 milioni di euro mai reclamati. Eppure ci sono tutta una serie di circostanze che permettono a chi ha comprato un biglietto aereo di essere rimborsato, dalla cancellazione del volo all’overbooking: in quali occasioni chiedere un rimborso, quale cifra si può ricevere e a chi rivolgersi, dalle associazioni dei consumatori ai portali specializzati.
Da 250 a 600 euro se il volo è in ritardo o cancellato. Secondo recenti disposizioni europee (regolamento 261/2004 e successive rettifiche), i passeggeri i cui voli hanno subito più di tre ore di ritardo, sono stati cancellati o sono andati in overbooking, hanno diritto a un risarcimento pari a 250, 400 o 600 euro a passeggero a seconda della tratta aerea. L’ammontare di tali risarcimenti è fisso, indipendentemente dal costo del biglietto:
- Se la tratta è fino a 1500 km (per esempio, Londra – Malaga), si ha diritto a 250 euro.
- Se la tratta è fra i 1500 e i 3500 chilometri (per esempio, Manchester – Roma), si ha diritto a 400 euro.
- Se la tratta supera i 3500 km (per esempio, Londra – New York), si ha diritto a 600 euro.
Le norme hanno anche effetto retroattivo e per l’Italia potranno inoltrare la richiesta di risarcimento tutti i passeggeri che hanno avuto un volo cancellato o in ritardo negli ultimi tre anni. Attenzione: queste cifre possono essere ridotte del 50% se la compagnia ha offerto al passeggero la possibilità di prendere un volo alternativo che non arrivi più tardi di due, tre o quattro ore (rispettivamente per ogni fascia chilometrica) rispetto al volo originale. Il rimborso non scatta quando la compagnia dimostra che il volo è stato cancellato per circostanze non dipendenti dalla propria volontà (avverse condizioni atmosferiche, allarmi per la sicurezza derivati da situazioni politiche instabili o calamità naturali ecc.) o se il passeggero è avvisato con due settimane d’anticipo.
Che cosa succede se il passeggero rinuncia a partire. Il passeggero che rinuncia al volo (per esempio perché arriva in ritardo in aeroporto) ha diritto solo al rimborso delle tasse aeroportuali (che coprono il diritto di imbarco, la sicurezza, i controlli sul bagaglio ecc.). Se invece non si parte per cause di forza maggiore (un incidente, una malattia, il decesso di un congiunto) si ha diritto al rimborso dell’intero biglietto (così stabilisce l’articolo 945 del DLT 96 del 9/5/2005). L’impedimento, ovviamente, deve essere dimostrato tramite apposita documentazione.
Come chiedere il rimborso, compagnia per compagnia. Le norme comunitarie non possono essere limitate dalle condizioni contrattuali. Le compagnie aeree, cioè, non possono negare un rimborso se l’Unione Europea ha già legiferato in favore. Ecco come comportarsi con i principali vettori:
- Alitalia. Alitalia prevede il rimborso in toto o in parte del prezzo del biglietto per rinuncia al viaggio. Tasse aeroportuali e di sicurezza sono sempre rimborsabili. Per richiedere il rimborso ad Alitalia, qualora il biglietto sia stato acquistato sul sito, tramite Customer Center e in biglietterie, bisogna chiamare il Customer Center 89.20.10 (da fisso, 64 cent/min senza scatto alla risposta). Se la prenotazione è stata effettuata in agenzia, sarà l’intermediario a chiedere il rimborso. Per la restituzione delle tasse aeroportuali, bisogna rivolgersi allo 06.65640.
- easyJet. Come previsto dalla legge, easyJet rimborsa le tasse aeroportuali. Non sarà corrisposto alcun rimborso qualora i passeggeri non siano in grado di volare a causa di un qualsiasi cambiamento delle proprie circostanze personali, compresi, senza limitazione, problemi medici, con l’eccezione dei casi per cui è valida l’applicazione della politica di cancellazione entro 24 ore.
- Meridiana. Nelle condizioni generali di trasporto Meridiana rimanda alla Carta dei diritti del passeggero e alle condizioni contrattuali di acquisto. Circa le modalità, si suggerisce di accedere alla propria area personale da cui è possibile gestire la domanda di rimborso, tranne nei casi in cui “è trascorsa la data di utilizzo del biglietto; l’acquisto è stato effettuato con bonifico bancario e/o Unicredit PagOnline, BancoPosta, Poste Mobile; per biglietti relativi a voli in code share NON operati da Meridiana fly e Air Italy”. In questi casi bisogna contattare il call center al 0789 52609 o inviare una mail all’indirizzo refunds@meridiana.com.
- Ryanair. Come previsto dalla normativa europea, se un volo è annullato e non sono disponibili alternative valide o, ancora, se il passeggero comunica a Ryanair l’intenzione di non continuare il viaggio, Ryanair corrisponderà un rimborso a copertura dei costi sostenuti per le tratte del volo inutilizzate nella forma utilizzata per pagare la prenotazione originale. Per ottenere il rimborso bisogna compilare un modulo online.
I siti che aiutano a richiedere e ottenere il rimborso. Sul web ci sono molti portali che assistono chi ha avuto una disavventura aerea e vuole essere rimborsato. Rimborso al volo, Change your flight, Sos volo, Claim it si avvalgono della collaborazione di professionisti specializzati nel diritto dei trasporti europeo. La consulenza è gratuita: a successo conseguito e a rimborso avvenuto, si paga una quota. Se il ricorso per rimborso fallisce, non c’è alcun costo per il passeggero.
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