Il 16 dicembre scadono i termini per versare il saldo del 2019 relativo a Imu e Tasi. A chi spetta, a quanto ammonta e come pagarlo
Imu e Tasi sono le imposte che, assieme alla Tari, compongono la IUC, l’imposta unica comunale. Dal 2016 è stato stabilito che tutte le abitazioni principali sono esonerate dal versamento di queste due imposte. Va precisato che vengono trattate allo stesso modo anche le cosiddette pertinenze, vale a dire gli immobili classificati con le categorie catastali C2, C6 o C7, ovvero box, cantine, posti auto o solai, fino a un massimo di un’unità per ciascuna categoria catastale. E’ invece tenuto al pagamento di Imu e Tasi chi possiede una seconda casa oppure nel caso in cui – pur risultando come principale – l’abitazione dovesse rientrare tra le dimore di lusso ed è quindi accatastata come A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) oppure A9 (castelli).
I termini per il saldo scadono il 16 dicembre. I termini per il versamento della prima rata sono scaduti lo scorso 17 giugno ed ammontavano al 50% di quanto dovuto per ciascun immobile. Chi non dovesse averlo fatto, può provvedere al versamento della prima rata utilizzando il cosiddetto ravvedimento lungo. Si tratta di una modalità che permette di versare l’imposta dopo il 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza, ma comunque entro i termini dell’anno di riferimento, con l’aggiunta di una sanzione fissa che viene ridotta dall’ordinario 15% al 3,75%. Per provvedere al pagamento della seconda e ultima rata, invece, c’è tempo fino al 16 dicembre. Per quanto riguarda le aliquote, sono rimaste invariate rispetto al 2018, ma ciascun Comune ha avuto un certo margine di autonomia per decidere se ridurle (ma non di aumentarle). Sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze è possibile effettuare una ricerca del proprio Comune per conoscere regolamenti e aliquote deliberati in fatto di IUC.
Calcolare quanto dovuto e pagare il modello F24. Entrambe le imposte devono essere versate mediante modello F24, che si può pagare tramite la propria banca, anche online (ING offre il servizio), negli uffici postali, rivolgendosi agli intermediari come Caf e commercialisti o tramite pagoPA.
Per calcolare quanto dovete pagare è disponibile un servizio sul sito Riscotel che, previo l’inserimento dei dati come la rendita catastale dell’immobile e il Comune in cui è situato, calcola quanto dovuto per ogni singola unità abitativa e compila automaticamente il modello, che poi è possibile stampare selezionando la voce “Stampa F24”. È importante ricordare che, nel caso in cui l’importo dovuto per l’intero anno (quindi non per singola rata) sia uguale o inferiore a 12 euro, il versamento non dovrà essere effettuato.
Cosa succede nel caso di appartamenti in affitto? Trattandosi di una tassa relativa alle proprietà, l’Imu è comunque dovuta anche nel caso in cui le case vengano date in affitto, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. Diverso è il discorso per la Tasi, specie se chi ha preso la casa in affitto la utilizza come abitazione principale o meno. Nel primo caso, avendoci trasferito la residenza, non deve versare nulla. Se, viceversa, l’immobile preso in affitto non risulta come abitazione principale, il proprietario versa l’imposta per una percentuale che, a seconda di quanto ha stabilito il Comune, può variare tra il 70 e il 90% dell’intero importo e il restante deve essere saldato dall’inquilino. Ricordiamo che, in caso di locazione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno, la Tasi deve essere versata interamente dal proprietario dell’immobile.
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