Nel servizio di maggior tutela alcuni casi si può pagare a rate: tutto quello che c’è da sapere
In Italia, le bollette di luce e gas sono tra le più care d’Europa. Lo rileva il confronto, fatto dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, tra le tariffe pubbliche applicate nei vari paesi dell’Unione. Rispetto alla media degli stati monitorati, per l’energia elettrica le famiglie italiane pagano il 10% in più. Per il gas, la maggiorazione raggiunge il 18,6%. Considerando, poi, anche il fatto che le bollette di luce e gas sono una delle voci più pesanti del bilancio familiare, in alcune occasioni – per esempio quando ci sono i conguagli – si può ricorrere alla rateizzazione.
Che cos’è la rateizzazione. La rateizzazione è il meccanismo che permette di pagare a rate, nei mesi successivi, le bollette più care. La possibilità di ricorrere a questo meccanismo è prevista per legge per tutti i clienti del servizio di maggior tutela. Per chi ha scelto il mercato libero, invece, la possibilità di richiedere la rateizzazione dipende dal contratto sottoscritto, così come le modalità di rateizzazione. Molti fornitori consentono di pagare a rate, ma non sono tenuti a farlo se non è esplicitamente indicato nel contratto.
Come chiedere la rateizzazione della bolletta del gas. Un cliente con un contratto in regime di maggior tutela per la fornitura del gas può chiedere la rateizzazione in tre casi:
- Se si riceve una bolletta di conguaglio che ha un importo superiore al doppio di quello delle bollette in acconto (con consumi stimati) ricevute dopo l’ultimo conguaglio. Facciamo un esempio: se, dopo l’ultimo conguaglio, si ricevono ricevuto due bollette in acconto da 27 euro e da 30 euro (quindi totale 57), si può chiedere di pagare a rate il conguaglio solo se questo supera i 57 euro. Attenzione: il venditore può non concedere la rateizzazione se l’aumento è dovuto alla sola differenza stagionale, per esempio all’entrata in funzione dei riscaldamenti che automaticamente alzano i consumi. La rateizzazione non si applica invece se la periodicità delle bollette è mensile.
- Se si rompe il contatore e il venditore chiede il pagamento di consumi effettuati ma non registrati dal contatore proprio perché rotto.
- Se il venditore chiede al cliente un conguaglio a causa di una o più mancate letture ma il contatore è accessibile.
In ogni caso, non possono essere rateizzati pagamenti con importi inferiori a 50 euro. Sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. La rateizzazione deve essere chiesta entro e non oltre la data di scadenza della bolletta. Dal momento in cui riceve la richiesta di rateizzazione il venditore ha 30 giorni per chiedere il pagamento della prima rata. Se si presenta la richiesta in ritardo, il venditore è libero di non concedere la rateizzazione. Se alla bolletta è allegata una comunicazione che informa della possibilità di rateizzare e permette al cliente di pagare direttamente la prima rata, la scadenza della bolletta resta la stessa, sia che si paghi tutto sia che si paghi a rate. Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. In ogni caso, anche per le forniture in regime di maggior tutela, è sempre possibile per il cliente e per venditore concordare condizioni di rateizzazione diversa. Se il cliente recede dal contratto in regime di maggior tutela per cambio fornitore prima di aver pagato tutte le rate, il venditore può richiedere il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
Come chiedere la rateizzazione delle bollette della luce. Si può chiedere la rateizzazione della bolletta della luce in due casi:
- Se una bolletta di conguaglio supera del 150% quello delle bollette in acconto (o con consumi stimati) ricevute dopo l’ultimo conguaglio. Esempio: se le cinque bollette successive all’ultimo conguaglio hanno un importo medio di 20 euro, si può chiedere di pagare a rate il conguaglio solo se questo supera i 50 euro.
- Se si rompe il contatore e il venditore chiedere il pagamento di consumi effettuati ma non registrati dal contatore perché rotto.
Il venditore che fornisce elettricità in regime di maggior tutela, quando una bolletta presenta una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve indicare nella bolletta le modalità con cui il cliente può accedere al pagamento a rate. Anche in questo caso il cliente deve richiedere la rateizzazione entro e non oltre la data di scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta richiesta in ritardo, il venditore è libero di non concedere la rateizzazione. La rateizzazione non è in ogni caso possibile per importi inferiori a 25,82 euro e sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. Anche per le forniture in regime di maggior tutela, è sempre possibile per il cliente e per venditore concordare condizioni di rateizzazione diversa. Se non concordano diversamente, l’importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate pari a almeno il numero di bollette in acconto (o con consumi stimati) ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio, e comunque in non meno di due rate.
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