Controllare il sistema di riscaldamento e inviare l’autocertificazione è un obbligo di legge. Tempi e modi per essere in regola
Gli impianti di riscaldamento saranno accesi in tutta Italia tra il 15 ottobre (al Nord) e il 15 novembre (al Sud), mentre a Reggio Calabria, in Sicilia e nelle sue isole si aspetterà il 1 dicembre. Chi possiede una caldaia dovrà verificare lo stato del proprio apparecchio, sottoponendolo a un accurato esame. L’intervento comprende la manutenzione ordinaria e l’analisi della combustione dei fumi di scarico con l’apposizione del bollino blu sul libretto per chi possiede una caldaia autonoma. Vediamo quali sono i tempi e gli obblighi.
Periodicità dei controlli. L’onere di effettuare il controllo della caldaia è a carico del singolo cittadino per gli impianti autonomi e dell’amministratore del condominio per gli impianti centralizzati.
Il controllo deve essere eseguito da tecnici abilitati, certificati dalla Camera di Commercio per lo svolgimento della specifica attività di manutentore. Non devono essere per forza i tecnici autorizzati dall’azienda che ha prodotto la caldaia, possono occuparsene anche centri di assistenza multimarca. La periodicità dei controlli dipende da più fattori:
• La manutenzione ordinaria, prevista anche per la classica caldaietta autonoma domestica con una potenza inferiore a 35 kw (indicata sull’elettrodomestico e sul libretto d’impianto), di solito va fatta ogni anno o al massimo ogni due.
• Per gli impianti fino a 100 kw il controllo dell’efficienza energetica e quindi della combustione e dei fumi deve essere fatto ogni due anni se alimentati a combustibili liquidi e solidi (gasolio e legna) e ogni quattro per quelli a gas (metano) e Gpl.
• Per gli impianti oltre i 100 kw gli intervalli di tempo tra i controlli si dimezzano.
La normativa ha modificato la periodicità della revisione dei fumi e della combustione della caldaia, ma ha anche previsto che le Regioni, le Province e i Comuni (sopra i 40mila abitanti) possano prevedere tempi più ravvicinati rispetto a quelli previsti dalla legge nazionale, quindi è bene informarsi presso il proprio comune.
Che cos’è il “bollino blu”. In seguito al controllo si ottiene il “bollino blu”, una sorta di tagliando che certifica la buona salute dell’impianto e il suo corretto funzionamento. L’esito dell’avvenuto controllo deve essere comunicato all’ente preposto dalle singole amministrazioni locali. È necessario dotarsi di bollino blu alla prima accensione e aggiornarlo con una periodicità diversa a secondo del tipo di caldaia installata, come specificato sopra.
Sanzioni in caso di mancato controllo. La cura degli impianti di riscaldamento non è solo una buona pratica per assicurarsi il tepore in casa: se non si esegue il controllo nei termini stabiliti dalla legge, in caso di ispezione si rischia una multa che va da un minimo di 500 a un massimo di 3.000 euro in base alla violazione accertata (i controlli sono commissionati dalla Società di Distribuzione di Energia Elettrica ai Comuni per accertarsi del rispetto delle norma da parte dei proprietari e dei tecnici; una lettera avvisa gli utenti con circa 20 giorni di anticipo quando sarà svolta la verifica).
Il rapporto e il libretto. Dopo il controllo, sarà compito del tecnico trasmettere al comune il rapporto di efficienza energetica. Il rapporto dovrà essere obbligatoriamente inviato all’ente preposto (comune, provincia o istituto che gestisce il Catasto degli impianti laddove attivato) e tutte le informazioni relative alla caldaia dovranno essere riportate dal tecnico sul libretto d’impianto dell’apparecchio. Il rapporto è compito del tecnico, mentre il libretto, col suo bollino blu, resta al possessore della caldaia, che deve conservarlo, in caso di verifiche da parte dell’ente.
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