Tra le misure del decreto rilancio, il Governo ha approvato il Superbonus che porta al 110% le detrazioni per i lavori di riqualificazione energetica e di sicurezza antisismica già previste da Ecobonus e Sismabonus. Quali interventi sono ammessi e chi può beneficiare di questa possibilità.
Articolo aggiornato il 14 luglio 2020
Se hai intenzione di rinnovare la tua casa o di proporre lavori al tuo condominio, effettuando migliorie dal punto di vista dell’efficienza energetica o antisismiche, dal 1° luglio 2020 puoi contare su un’importante novità che ti permetterà di eseguire interventi praticamente a costo zero. Dopo l’esordio del bonus facciate a inizio anno, infatti, la Camera ha recentemente approvato il decreto rilancio e ha confermato così l’arrivo del cosiddetto Superbonus che ti permetterà di beneficiare di una detrazione del 110% per gli interventi già previsti dall’Ecobonus e dal Sismabonus. In attesa del via libera da parte del Senato e delle indicazioni operative attese da un provvedimento ad hoc da parte dell’Agenzia delle entrate, vediamo gli interventi che possono beneficiare dei bonus e quali sono i requisiti necessari per richiederli.
Ecobonus: gli interventi ammessi alla detrazione. Nell’ambito delle riqualificazioni energetiche, la normativa individua due tipologie di interventi che sono definiti “trainanti”. In pratica ti basterà eseguirne uno per avere l’opportunità di estendere la detrazione del 110% anche ad altri lavori di riqualificazione energetica: parliamo quindi di interventi che hanno come fine ultimo quello di migliorare l’efficienza dell’immobile o dell’intero condominio.
- Interventi di isolamento termico
Sono i lavori effettuati sulle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stabile. Esistono requisiti puntuali che devi rispettare, in primis i materiali isolanti utilizzati che devono avere caratteristiche precise, secondo i criteri ambientali minimi individuati dal Ministero dell’Ambiente.
Tieni conto che esiste anche un tetto di spesa massimo di 40.000 euro che deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di condomini composti fino a 8 abitazioni. Se le unità immobiliari sono più di 8, invece, la soglia di spesa massima diventa di 30.000 euro, mentre per gli edifici unifamiliari si può arrivare fino a 50.000 euro. - Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per condomini o singole abitazioni
Sono inoltre detraibili gli interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza pari almeno alla classe A. La detrazione ti spetta anche nel caso di sostituzione del vecchio impianto con dispositivi a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. Anche in questo caso considera che esiste un tetto di spesa massimo pari a 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono lo stabile per edifici di massimo 8 unità abitative, se invece gli appartamenti sono più di 8 la soglia massima detraibile diventa di 15.000 euro. Nel caso in cui esegui questi lavori su una singola unità abitativa indipendente potrai beneficiare di una detrazione massima di 30.000 euro. Ricorda, infine, che possono rientrare tra i costi detraibili anche le spese relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto.
Come anticipato, quindi, puoi beneficiare della stessa detrazione anche per altre spese relative a lavori di efficientamento energetico, purché sostenute congiuntamente ad almeno uno degli interventi delle due tipologie indicate precedentemente. Parliamo di lavori come l’installazione di pannelli e schermature solari, ma anche l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche.
Gli interventi devono comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche. C’è un’altra cosa che devi considerare: per poter beneficiare della detrazione del 110%, in tutti i casi, l’insieme degli interventi deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche. Il passaggio deve risultare dall’APE, l’attestato di prestazione energetica, che deve essere rilasciato dal personale abilitato dopo le opportune verifiche prima e dopo l’intervento.
Gli Interventi antisismici e di sicurezza statica. La detrazione del 110% ti spetta anche se decidi di programmare interventi antisismici già previsti dal Sismabonus. Parliamo delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la messa in sicurezza statica degli edifici o per l’adozione di misure antisismiche su stabili che rientrino nelle zone sismiche 1, 2 o 3. Esiste però una condizione da rispettare: per usufruire della detrazione devi infatti stipulare un’assicurazione che copra il rischio di eventi calamitosi. Per poter essere detratte correttamente, le spese devono riguardare abitazioni o immobili adibiti ad attività produttiva, per un massimo di 96.000 euro. Il limite viene considerato per ogni immobile, in caso di interventi su interi edifici, perciò, dovrai moltiplicarlo per le unità immobiliari.
A chi spetta la detrazione del 110% del Superbonus. Possono beneficiare della detrazione pari al 110% le spese relative agli interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;
- dagli IACP, gli istituti autonomi case popolari, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, gestiti per conto dei Comuni e adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (si tratta di cooperative i cui soci possono godere di un alloggio a tempo indeterminato), per interventi realizzati su immobili di loro proprietà e assegnati ai propri soci;
- da enti come onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche.
In quali casi non è prevista la detrazione al 110%. Il decreto rilancio esclude esplicitamente dalla detrazione alcune tipologie di immobili: non potrai beneficiarne se sei proprietario di un immobile di lusso (quindi accatastato come A1, A8 e A9) e se effettui lavori su interi edifici di proprietà di aziende o imprese. In quest’ultima ipotesi, l’unica eccezione riguarda il caso di uffici o attività commerciali che sono disposti all’interno di un edificio oggetto di intervento: se il tuo condominio approva i lavori, la detrazione verrà in questo caso ripartita anche sugli immobili a uso commerciale.
Quando effettuare i lavori e come viene ripartita la detrazione. Il decreto rilancio prevede la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% solo per gli interventi eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. A differenza delle altre detrazioni fiscali, il totale viene ripartito in cinque rate di pari importo che vengono recuperate nei successivi cinque anni.
Sconto in fattura o cessione del credito. Esistono tre diverse possibilità con cui puoi beneficiare della detrazione al 110%:
- Puoi beneficiare direttamente della detrazione al 110% come credito d’imposta, recuperando il totale sulla tua prossima dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali nei successivi cinque anni.
- In alternativa esiste la possibilità di cessione del credito: in questo modo puoi recuperare immediatamente quanto spetta. In pratica dovrai anticipare la spesa direttamente in fattura e poi cedere il credito di imposta alla banca o a un intermediario finanziario. Per poter scegliere questa modalità bisogna attendere le indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- In ultima c’è la possibilità di avere uno sconto direttamente in fattura. Il tuo credito al 110% viene in questo caso ceduto direttamente all’impresa che effettua i lavori che applicherà lo sconto direttamente sul corrispettivo.
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