Se abbiamo ricevuto una multa che riteniamo scorretta o che presenta degli errori formali, non rimane che contestarla. Quando e come presentare ricorso
Parliamo delle multe, croce di ogni automobilista che, specie in città, si ritrova a dover affrontare quotidianamente una quantità spropositata di potenziali rischi, dai divieti di sosta alle zone a traffico limitato (ZTL). Cosa fare quando si riceve una multa?
Come pagare le multe con una riduzione del 30%. Se la multa ricevuta non presenta irregolarità o errori formali, è possibile usufruire di uno sconto del 30% sull’importo. Tutte le violazioni del Codice della Strada possono beneficiare di questa riduzione, purché pagate entro cinque giorni lavorativi dalla notifica del verbale. Pertanto, se siamo certi di aver commesso una violazione, può essere un buon modo per risparmiare. Per calcolare i cinque giorni bisogna partire da quello successivo alla data di infrazione, che diventa il primo, e arrivare fino alla mezzanotte del quinto. Se nel mezzo sono presenti giorni festivi, la scadenza viene prorogata fino al primo giorno feriale successivo. Cosa succede, invece, se la multa notificata contiene inesattezze e volessimo contestarla? Abbiamo due possibilità: rivolgerci al Prefetto oppure al Giudice di pace.
Se il verbale contiene errori di forma, meglio rivolgersi al Prefetto. Quando la multa ricevuta contiene un cosiddetto errore di forma e se non si è provveduto al pagamento in misura ridotta, è preferibile ricorrere al Prefetto. I più comuni vizi formali sono i dati inesatti sul verbale, oppure la mancata corrispondenza tra i dati riportati sulla multa e quelli dell’intestatario dell’auto, oppure la mancata esposizione dei fatti. Il ricorso va presentato all’organo che ha accertato l’infrazione (Polizia locale, stradale ecc.) in carta libera, anche utilizzando un linguaggio semplice, e firmato in originale. Deve essere però esplicitata la volontà di ricorrere al Prefetto ed è necessario spiegarne la motivazione. È inoltre possibile inviare la richiesta tramite raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all’ufficio territoriale del Governo, oppure tramite pec. Il Prefetto non entra nel merito dell’infrazione ma verifica, acquisendo gli atti della Polizia o dei Vigili, la regolarità formale della multa. Attenzione però: se il ricorso viene respinto, la legge prevede che l’automobilista multato paghi almeno il doppio della sanzione iniziale. Insomma, meglio verificare bene il tutto, perché il gioco può non valere la candela. In caso di respingimento, comunque, l’intestatario può scegliere di rivolgersi al Giudice di pace entro 30 giorni dalla comunicazione.
Quando presentare ricorso al Giudice di pace. Per presentare un ricorso al Giudice di pace è necessario rivolgersi all’ufficio del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica. A differenza di quanto avviene con il Prefetto, il ricorso al Giudice di pace prevede il versamento del cosiddetto contributo unificato. Per le multe inferiori a 1.100 euro, perciò, bisognerà pagare 43 euro ai quali bisogna aggiungerne 27 per le marche da bollo. Il ricorso va presentato personalmente in cancelleria, oppure inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. È possibile avviare la procedura anche tramite il sito internet, ma è importante ricordare che per completare la richiesta sarà comunque necessario presentare la documentazione all’ufficio del Giudice di pace competente oppure tramite raccomandata a/r. Il vantaggio di questa modalità è che permette anche di ricevere via email gli aggiornamenti sullo stato del ricorso. Un’altra differenza rispetto alla procedura avviata tramite il Prefetto è che il Giudice di pace, una volta esaminati gli atti, convoca un’udienza a cui è obbligatorio presenziare, senza avvocati. Nel caso in cui l’ufficio competente sia diverso da quello di domicilio, perciò, bisognerà mettere in conto anche ulteriori spese extra per il viaggio. Il Giudice di pace può quindi dichiarare inammissibile il ricorso o, se il richiedente non si presenta in udienza, convalidare la multa. La sanzione può quindi essere annullata totalmente o in parte, oppure il Giudice può rigettare il ricorso presentato e, quindi, imporre il pagamento di un importo compreso tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per la violazione accertata. In questo ultimo caso, se si volesse contestare la decisione del Giudice di pace, non rimane che impugnarla in Tribunale.
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