Pensioni, ecco cosa cambia nel 2018

La Legge di Bilancio 2018, approvata definitivamente in Senato prima di Natale, porta con sé alcune novità in tema di pensioni. Vediamo come cambia quest’anno il quadro normativo

Nel 2018 l’età per andare in pensione non cambia (con qualche eccezione). La prima cosa da dire è che nel 2018 non sono previsti scatti in avanti dell’età pensionabile. Ma è già stato deciso che, a partire dal 2019, serviranno 5 mesi in più di età o di contributi per la pensione anticipata, a cui si potrà accedere non prima di aver compiuto 67 anni. Ma se questa è la regola generale, va detto che non vale proprio per tutti: quest’anno infatti, sono aumentati i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia delle donne del settore privato e delle autonome, a cui sono richiesti 66 anni e 7 mesi (nel 2017 le prime potevano andare in pensione a 65 anni e sette mesi, le seconde a 66 anni e un mese).  L’aumento è dovuto al percorso di equiparazione dei requisiti tra uomini e donne iniziato nel 2010 e che si conclude proprio nel 2018.

Niente scatti per gli addetti a lavori usuranti e aumentano le categorie “tutelate”. Per gli addetti ai lavori usuranti, gravosi e notturni, l’età pensionabile resta invece ferma a 66 anni e 7 mesi (anche il prossimo anno). Salgono da 11 a 15 le categorie di lavoratori che non saranno interessate dagli adeguamenti dell’età pensionabile all’aumento delle aspettative di vita. Dal 2018 infatti sono considerati addetti a lavori “gravosi” anche braccianti, marittimi, pesatori e siderurgici.

Ricordate l’Ape? Acronimo di Anticipo pensionistico, questo meccanismo, introdotto in via sperimentale a maggio 2017, dovrebbe entrare in vigore in modo “ufficiale” nel 2018 dopo diversi slittamenti e ritardi. Consente a chi ha raggiunto i 63 anni di età e ha versato contributi per almeno 20 anni di ritirarsi in anticipo in attesa di maturare tutti i requisiti per la pensione. Riguarda i lavoratori dipendenti ma esclude gli assicurati presso le casse professionali. L’Ape si articola in due parti: l’Ape volontario e l’Ape sociale. Se il nome è simile, si tratta in realtà di due strumenti molto diversi.

Ape volontario. L’Ape volontario è un prestito vero e proprio fornito da banche e assicurazioni ed erogato ai lavoratori tramite le strutture dell’Inps. I beneficiari – una volta andati in pensione – dovranno restituire le risorse anticipate con rate di ammortamento costanti per i successivi venti anni, naturalmente con i relativi interessi. La manovra 2018 ha spostato il termine per l’adesione al dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Ape sociale. Riservato a quattro categorie di lavoratori che versano in condizioni particolari (disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti disabili, addetti a mansioni cd. gravose), l’Ape sociale è un sussidio gratuito erogato dallo Stato. Chi lo riceve non subisce alcun effetto negativo sulla pensione (che invece con l’ape volontario si riduce a causa della restituzione del prestito). Prevede un importo massimo erogabile di 1.500 euro e può richiederlo chi ha raggiunto i 63 anni di età, ha versato contributi per 30 anni – 36 per i lavoratori impiegati nelle attività gravose – e ha la residenza in Italia. La legge di bilancio per il 2018 modifica anche in senso migliorativo le platee dei lavoratori beneficiari. Nello specifico, a partire da quest’anno lo “stato di disoccupazione” si configura – oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi). In relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari invalidi, è prevista l’estensione del diritto di accedere all’Ape sociale anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni o siano affetti anch’essi da patologie invalidanti.

E la Rita? La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è uno degli strumenti contenuti nella Riforma previdenziale del 2017 che consente l’erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l’età pensionabile. Questo reddito viene preso dal capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare durante la sua vita attiva: TFR, contributo datoriale e contributo aggiuntivo del lavoratore. Con la Rita, questo capitale può essere riscosso in anticipo (parzialmente o totalmente) sotto forma di rendita mensile in attesa di maturare i requisiti per ricevere la pensione pubblica obbligatoria. Un po’ come l’Ape volontario, anche la Rita mette a rischio la pensione di scorta: se si riscuote in anticipo il capitale accumulato nel fondo integrativo, si riduce infatti la rendita cui il lavoratore può contare al momento del raggiungimento della pensione pubblica. La RITA doveva partire in origine dal 1° maggio 2017 e durare fino al 31 dicembre 2018, ma non è mai riuscita a decollare perché la sua concessione era legata alla certificazione (mai attuata) da parte dell’Inps dei requisiti per l’Ape volontario. Alla Rita possono accedere anche i lavoratori del settore privato e pubblico purché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici.

Addio opzione donna. La cosiddetta “opzione donna” non è stata prorogata e si esaurirà all’inizio del 2018. Consentiva alle donne di lasciare il lavoro anche a 57-58 anni di età (con 35 di contributi) ma a patto di accettare il calcolo della pensione con il metodo contributivo puro, che comporta una riduzione anche del 20-30 %. La legge prevedeva che l’opzione terminasse nel 2015: è stata poi mantenuta per le lavoratrici che avrebbero raggiunto il limite di età nel corso del 2016 per gli scatti legati all’aspettativa di vita. Siccome all’opzione donna si applicano le vecchie “finestre” di uscita le ultime lavoratrici dipendenti hanno potuto accedere alla pensione con questo regime nel corso del 2017, mentre per le autonome (che hanno una “finestra” di un anno e mezzo) ci saranno ancora uscite tra gennaio e febbraio.

Torna l’indicizzazione. Questo aspetto non riguarda chi deve ancora lasciare il lavoro ma chi è già in pensione: da gennaio gli importi sono nuovamente rivalutati in base all’inflazione (provvisoriamente misurata) del 2017, pari all’1,1%. Lo scorso anno e nel 2016 i trattamenti pensionistici non erano stati incrementati perché la dinamica dei prezzi era stata pari a zero (o addirittura leggermente negativa).

 

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