I cosiddetti “PIR europei” dovrebbero sbarcare sul mercato italiano nel 2019. Ma al netto della finalità comune, gli ELTIF sono diversi dai Piani Individuali di Risparmio: ecco perché
Sono stati ribattezzati (impropriamente) “PIR europei” e i primi dovrebbero mettersi sulla rampa di lancio nel corso del 2019. Stiamo parlando degli ELTIF – gli European Long Term Investment Funds – introdotti dal regolamento UE numero 760 del 29 aprile 2015, recepito in Italia con decreto legislativo 233/2017, che è entrato in vigore a inizio 2018. Questi strumenti sono nati in effetti con una finalità molto simile a quella perseguita dai nostri PIR (Piani Individuali di Risparmio): creare un nuovo canale di finanziamento –alternativo al mondo bancario – per le piccole e medie imprese europee, attingendo al vasto serbatoio dei risparmi delle famiglie (e non solo). Ma al di là dell’obiettivo comune, tra i due strumenti esistono anche significative differenze. Vediamole insieme.
PIR vs ELTIF, analogie e differenze. Gli ELTIF sono fondi di investimento alternativi armonizzati, con forma chiusa e di natura prevalentemente illiquida, che richiedono un impegno di lungo periodo. In base alla normativa che li regola, infatti, questi strumenti devono investire almeno il 70% del proprio capitale in attività illiquide (imprese non quotate o quotate ma con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro), che contribuiscano alla crescita dell’economia reale europea (per esempio il settore delle infrastrutture, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo per il contrasto degli effetti del cambiamento climatico, eccetera). Il restante 30% del patrimonio può essere destinato ad attività diverse dagli investimenti a lungo termine. A differenza dei PIR, poi, al momento non sono previste agevolazioni fiscali per gli investitori. Insomma, anche se gli ELTIF sono rivolti a investitori sia istituzionali sia retail, non si può dire che siano strumenti adatti a tutti.
I vincoli che tutelano l’investitore. Proprio per evitare che i risparmiatori alle prime armi li usino in modo improprio, il regolamento europeo sugli ELTIF fissa una serie di vincoli a tutela del sottoscrittore, in aggiunta agli obblighi già previsti da altre normative, come MiFID II.
- Gli investitori retail – con un portafoglio inferiore a 500 mila euro – dovrebbero investire negli ELTIF non più del 10% del proprio patrimonio – e comunque solo dopo essersi sottoposti a un apposito test di idoneità e dopo aver ricevuto un’adeguata consulenza in materia di investimenti;
- gli ELTIF dovrebbero offrire, ad alcune condizioni, la possibilità di rimborso anticipato del capitale;
- se l’orizzonte temporale dell’ELTIF supera i 10 anni, il gestore dovrebbe indicare chiaramente che il prodotto potrebbe non essere adatto a un investitore che non può mantenere un investimento a lungo termine.
Le limitazioni poste all’investimento. Un ELTIF, inoltre, non potrà svolgere nessuna di queste attività:
- vendita allo scoperto;
- assunzione di esposizioni dirette o indirette verso commodities, anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati, indici o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un’esposizione verso di essi;
- concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide su oltre il 10% delle attività dell’ELTIF;
- uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l’uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell’ELTIF.
ELTIF in portafoglio: sì o no? Perché un investitore retail dovrebbe inserire nel suo portafoglio un ELTIF? Gli ELTIF potrebbero diventare una nuova asset class interessante per il mercato europeo. Ciò detto, occorrerà valutare attentamente l’opportunità di investimento una volta che saranno disponibili i primi strumenti per poter diversificare il proprio portafoglio tenendo sempre a mente il proprio profilo di rischio, l’obiettivo dell’investimento e l’orizzonte temporale.
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